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Legge 217/1990

Art. 6 — Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/6parte di Legge 217/1990
Art. 6. Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza e' data lettura ed esso e' inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza. 2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale. 3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonche' le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' altresi' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10. 4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato all'intendente di finanza che e' parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 5. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Note all'art. 6: - L'art. 156 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159". - L'art. 29 della legge n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) cosi' dispone: "Art. 29 (Procedimento di liquidazione). - Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile. Il decreto e' notificato a cura della parte istante. Non e' obbligatorio il ministero di difensore. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28".

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