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Legge 70/1989

Art. 18 — Risarcimento del danno ed equo compenso

ELI /it/legge/1989/02/21/70/art/18parte di Legge 70/1989
Art. 18. Risarcimento del danno ed equo compenso 1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, e' tenuto al riarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia. 2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e' tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata. 3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-quater, quinquies e sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Nota all'art. 18: Il testo degli articoli 54-quater, quinquies e sexies del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e' il seguente: "Art. 54-quater. - Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti da' pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata. Art. 54-quinquies. - L'ufficio da' pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni. La licenza e' concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Art. 54-sexies. - Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, e' subordinata la concessione. La misura e le modalita' di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-quater, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma. La licenza e' revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati e' effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti".

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