Legge 70/1989
Art. 17 — Atti di contraffazione
Art. 17. Atti di contraffazione 1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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