Legge 70/1989
Art. 19 — Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti
Art. 19. Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti 1. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Nota all'art. 19: Il testo dell'art. 50 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e' il seguente: "Art. 50. - Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale brevetti se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo della invenzione. Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione e' fatta dal giudice. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' delle tasse annuali. La riduzione e' concessa dall'Ufficio centrale brevetti. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l' art. 246, comma 1, lettera t))) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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