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Legge 60/1987

Art. 6 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/6parte di Legge 60/1987
Art. 6. 1. Nell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sono estese ai brevetti per modelli di utilita' le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali". Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1411/1940 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali cosi' come modificato dall'art. 4 della legge 23 maggio 1977, n. 265 e dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13. - Sono estese ai brevetti per modelli di utilita' le disposizioni di cui gli articoli da 54 54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali. In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e concesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali". "Il testo dei sopracitati articoli da 54 a 54-sexies del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2) e' il seguente (l'art. 54 e' stato sostituito con il testo sottoriportato dall'art. 1 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849; gli articoli da 54-bis a 54-sexies sono stati aggiunti dall'art. 2 del predetto decreto: l'art. 54-sexies e' stato poi sostituito con il testo sottoriportato dall'art. 26 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338): "Art. 54. - Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i disegni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. La licenza obbligatoria di cui al precedente comma puo' ugualmente venire concessa: 1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. 2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza puo' essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso Fine industriale, la licenza obbligatoria e' concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto. Art. 54-sexies. - La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. La licenza obbligatoria non puo' essere accordata al contraffattore della invenzione. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferiti soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o dei diritti che ne derivano. Art. 54-ter. - La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Art. 54-quater. - Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti da' pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata. Art. 54-quinquies. - L'ufficio da' pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni. La licenza e' concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Art. 54-sexies. - Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, e' subordinata la concessione. La misura e le modalita' di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-quater, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma. La licenza e' revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati e' effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti". - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 849/1968, citati nell'art. 13 del R.D. n. 1411/1940 soprariportato: "Art. 3. - La licenza obbligatoria e' soggetta alle seguenti lasse: 1) tassa di domanda; 2) tassa di concessione. La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza. La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrate brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione. Art. 4. - Alla tabella 4, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le seguenti voci: "1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o complessivo, lire 60.000; 2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 200.000°".

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