Legge 60/1987
Art. 5 — 1
Art. 5. 1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), dell'accordo. 2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. Nota all'art 5, comma 1: Per il testo dell'art. 6, comma 2, dell'accordo si veda la nota all'art. 1, comma 3. Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b), del predetto accordo e' il seguente: "b) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, e' regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione e' rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalita' sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti". Note all'art. 5, comma 2: - Il testo dell'art. 13 dell'accordo e' il seguente: "Art. 13. - 1. Il titolare di un deposito internazionale puo', per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica". - Il testo dell'art. 59-quater del R.D. n. 1127/1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), aggiunto dall'art. 29 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 335, e' il seguente: "Art. 59-quater. - Il brevetto puo' essere limitato su istanza del Titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati. Ove l'Ufficio accolga l'istanza il richiedente dovra' provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse gia' provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso. L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente un giudizio di nullita' del brevetto e finche' non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure puo' essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59-ter. L'Ufficio pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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