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Legge 60/1987

Art. 7 — null Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziat…

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/7parte di Legge 60/1987
Art. 7. null Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata". 2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto il seguente numero: "11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali". Nota all'art. 7, comma 1: Il testo dell'art. 59 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, poi integrato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 59. - Il brevetto e' nullo: 1) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17; 2) se l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; 3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; 4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facolta' accordategli dall'art. 27-bis. Se le cause di nullita' di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatorio gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata". Nota all'art. 7, comma 2: Il testo dell'art. 66 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), come modificato dall'art. 30 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, poi integrato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 66. - Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali; 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti; 3) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4) il verbale di pignoramento; 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del Codice di procedura civile; 7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; 8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; 9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative; 10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali; 11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali".

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