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Legge 60/1987

Art. 4 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/4parte di Legge 60/1987
Art. 4. 1. Il richiedente e' tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalita' per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

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