Legge 60/1987
Art. 4 — 1
Art. 4. 1. Il richiedente e' tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalita' per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera s)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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