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Legge 60/1987

Art. 3 — 1

ELI /it/legge/1987/02/14/60/art/3parte di Legge 60/1987
Art. 3. 1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorita' ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarita' formale. Nota all'art 3: Il testo dell'art. 9 dell'accordo e' il seguente: "Art. 9. - Se il deposito internazionale del disegno o modello e' effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale e se la priorita' e' rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorita' e' quella di questo primo deposito".

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