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Legge 958/1986

Art. 28 — Programma di istruzione sportiva

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/28parte di Legge 958/1986
Art. 28. (Programma di istruzione sportiva) 1. L'attivita' sportiva, condotta da istruttori qualificati, e' parte integrante della formazione del militare di leva. 2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attivita'.

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