Legge 958/1986
Art. 28 — Programma di istruzione sportiva
Art. 28. (Programma di istruzione sportiva) 1. L'attivita' sportiva, condotta da istruttori qualificati, e' parte integrante della formazione del militare di leva. 2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attivita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 958/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.