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Legge 958/1986

Art. 29 — Attivita' sportiva

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/29parte di Legge 958/1986
Art. 29. (Attivita' sportiva) 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive. 2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto. 4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. 5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio. 6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.

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