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Legge 958/1986

Art. 27 — Formazione civica

ELI /it/legge/1986/12/24/958/art/27parte di Legge 958/1986
Art. 27. (Formazione civica) 1. Parte integrante della formazione del militare di leva e' la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione. 2. Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate - ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 - e alle norme del diritto penale militare. 3. I parlamentari componenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attivita' di cui al comma 1, previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica. 4. Nelle occasioni ritenute piu' significative, i comandi di corpo invitano le autorita' civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attivita' di cui al comma 1.

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