Legge 742/1986
Art. 85 — Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66
Art. 85. (Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66) 1. Le imprese di cui all'articolo 30 hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1987 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 30. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse. 3. Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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