Legge 742/1986
Art. 86 — (Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n
Art. 86. (Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) 1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: all'articolo 2, primo comma, lettera c), le parole: "sociale, previste dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "comprese in un regime legale di sicurezza sociale"; l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di liberta' di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge. 2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia."; all'articolo 9, terzo comma, sono soppresse le parole: "dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; all'articolo 10, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle societa' cooperative"; all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: "La disposizione del primo comma si applica" sono sostituite con le seguenti: "Le disposizioni dei precedenti commi si applicano"; all'articolo 16, primo comma: alla lettera a) sono aggiunte le parole: "o inidoneo"; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10"; le lettere c) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e). Alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di societa' che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa". all'articolo 19: nel primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma."; nel secondo comma, al primo periodo, dopo le parole: "residenza in Italia" sono aggiunte le seguenti: "ed obbligarsi a tenere una contabilita' specifica per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "come proprio rappresentante, una persona fisica, ", sono aggiunte le seguenti: "che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia"; nel quarto comma, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)"; all'articolo 24, primo comma, le parole: "l'autorizzazione puo' essere rifiutata" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione non puo' essere rilasciata"; e, al n. 3), le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)". l'articolo 31, primo comma, e' sostituito dal seguente: "Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; 3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; 4) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; 6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; 7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; 8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile; 10) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale; 13) quote di fondi di investimento; 14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi; 15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; 16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti". all'articolo 31, secondo comma, lettera b), le parole: "del 50 per cento del relativo importo" sono sostituite dalle seguenti: "del 12 per cento dei premi emessi"; l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attivita' indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attivita' di cui al n. 2 del primo comma dello stesso articolo viene altresi' stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attivita' di cui al n. 10"; all'articolo 33, primo comma, le parole: "con apposito bilancio annuale" sono sostituite dalle seguenti: "con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello stabilito con decreto del Ministro"; all'articolo 36, primo comma, le parole da: "il valore attribuito" fino a: "attivita' stesse" sono sostituite con le seguenti: "il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse. Il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e' riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi"; all'articolo 36, secondo comma, le parole da: "salvo che lo stesso" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' e il reddito imponibile dei soci"; all'articolo 43, terzo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti commi: "Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso e' ammesso ricorso giurisdizionale. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' revocato con le stesse modalita' di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso. Del provvedimento di cui al comma precedente e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare."; all'articolo 46: nel primo comma, le parole: "puo' ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "da porsi a carico dell'impresa"; nel terzo comma, le parole: "puo' altresi', con decreto, ordinare" sono sostituite dalle seguenti: "ordina, altresi', con proprio decreto"; il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione."; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma."; all'articolo 52: nel primo comma, le parole: "il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46"; nel secondo comma, le parole: "i suddetti provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: ", nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni"; nel terzo comma, le parole: "il Ministero puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46". all'articolo 58, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria."; all'articolo 59, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."; all'articolo 68: nel primo comma, le parole da: "la quale certifichi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia"; nel quarto comma, le parole: "gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso". all'articolo 79: nel primo comma, le parole: "aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere" sono sostituite dalle altre: "di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque estendere"; le parole: "agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonche' da quelle relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila."; all'articolo 81, primo comma, le parole: "con sede legale nel territorio della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai capi I e III del titolo II". 2. Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia, nonche' a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. 3. Le imprese di cui al comma 2 possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attivita' gia' vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. 5. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni. all'articolo 7, nel primo comma, il numero 9 e' sostituito dal seguente: "9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non puo' comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti"; all'articolo 7, dopo il primo e' inserito il seguente comma: "Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi"; all'articolo 7, ultimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attivita' di cui al n. 11". 6. L'adeguamento della copertura delle riserve alle disposizioni dei commi 1 e 5 ha luogo entro il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Note all'art. 86. comma 1: - Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera c), della legge n. 295/1978, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: (omissis) c) all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonche' agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza comprese in un regime legale di sicurezza sociale, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali". - Il testo dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario". - Il testo dell'art. 10, primo comma, della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: lire 1.000 milioni quanto l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegato 1; lire 750 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della suddetta tabella; lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 295/1978, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16 (Diniego dell'autorizzazione). - L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non puo' essere concessa: a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto o inidoneo; b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 12; c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10; d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonche' per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di societa' e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge comma la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di societa' che siano stole assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrazione; e) qualora il programma di attivita' non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami". - Il testo dell'art. 19 della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 19 (Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio). - Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della comunita' economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, secondo comma. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia ed obbligarsi a tenere una contabilita' specifica per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche la facolta' di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: 1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2506 del codice civile; 2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica; 3) elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione; 4) certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I l'impresa e' ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati; 5) certificato rilasciato dalle autorita' di cui al numero 4) il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia conformemente a quanto stabilito dall'art. 41 o del margine di solvibilita', calcolato a norma degli articoli 35 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia piu' elevato della predetta quota. Il certificato deve altresi' indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per fra fronte alle spese di cui all'art. 20, primo comma, n. 2; 6) programma dell'attivita' che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica contenente gli elementi di cui all'articolo seguente. Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'art. 16, primo comma, lettera d), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica". - il testo dell'art. 24 della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 24 (Diniego dell'autorizzazione). - L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando: 1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per fra fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 20; 2) il programma di attivita', redatto in conformita' dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice; 3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneita' previsti nell'art. 16, primo comma, lettera d). Ai fini della valutazione del programma di attivita' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale". - Il testo dell'art. 31 della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 31 (Copertura delle riserve tecniche). - Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario e in canto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; 3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; 4) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; 6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; 7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; 8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche: azioni dell'istituto italiano di credito fondiario; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni, il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cuti al numero 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile; 10) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale; 13) quote di fondi di investimento; 14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi; 15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; 16) previo autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 12 per cento dei premi emessi. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per la acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo, per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del precedente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 82. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce il n. 5) dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39". - Il testo dell'art. 33, primo comma, della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attivita' a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello stabilito con decreto del Ministro, la situazione delle predette attivita' risultante dal registro". - Il testo dell'art. 36, primo e secondo comma, della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse, il valore attribuito alle attivita' stilla base dei criteri di valutazione usati e' riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della societa', in deroga all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della societa' e il reddito imponibile dei soci". - Il testo dell'art. 43 della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 43 (Violazione delle norme sulle riserve tecniche). - Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine. Il Ministero puo' altresi', dopo averne informato le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del primo comma, puo' essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso e' ammesso ricorso giurisdizionale. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' revocato con le stesse modalita' di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso. Del provvedimento di cui al comma precedente e' data comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare". - Il testo dell'art. 46 della legge n. 295/1978, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 46 (Vincolo delle attivita' patrimoniali). - Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'art. 44, secondo comma, ordina, con decreto, la iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'art. 33. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa. Il Ministro ordina altresi' con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, dei titoli iscritti nel predetto registro, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualita' dovute allo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP. che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'art. 43, terzo comma, e 59, quarto comma". - Il testo dell'art. 52 della legge n. 295/1978, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 52 (Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilita). - In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46. Prima di adottare, nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve informare le autorita' che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 66 la vigilanza globale di solvibilita' sull'impresa. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilita', si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46. Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' e' controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 66, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero puo' richiedere a tali autorita' di vietare la libera disponibilita' dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato". Il testo dell'art. 58 della legge n. 295/1978, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 58 (Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero). - L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero puo' essere revocata nei casi previsti dall'articolo precedente, primo comma, lettere a), c) e d), e secondo comma. Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, puo' altresi' farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione: a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'art. 52; b) quando le autorita' dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parita' e della reciprocita' di trattamento; c) quando le predette autorita' pongono restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attivita' nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata la autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea, che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunita' abbiano adottato analogo provvedimento per constatare deficienze nella costituzione del margine di solvimento dell'autorita' giudiziaria. La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziario". - Il testo dell'art. 59 della legge n. 295/1978, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 59 (Modalita' della revoca dell'autorizzazione). - La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'art. 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, deve consultare le competenti autorita' di vigilanza di tale Stato. Qualora lo ritenga necessario, il Ministro puo' tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'art. 43, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contro il decreto di revoca e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale". - Il testo dell'art. 68, primo e quarto comma, della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 68 (Certificazione del bilancio delle societa' autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa). - Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da societa' od enti non soggetti alle disposizioni del D.P.R. 31 marzo 1976, n. 136, dalla relazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti informa sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. (omissis). Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le societa' non soggette alle disposizioni del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso". - Il testo dell'art. 79 della legge n. 295/1978 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 79 (Estensione dell'esercizio: necessita' di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia). - Le imprese di cui al primo comma dell'art. 78 non possono comunque estendere la loro attivita' a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonche' da quelle relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'art. 78 possono sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attivita' a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'art. 41. La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea per l'estensione dell'attivita' a nuovi rami di assicurazione. Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'art. 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila". - Il testo dell'art. 81, primo comma, della legge n. 295/1978, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 78 e 79, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa". Note all'art. 86, comma 2: - I capi I e III del titolo II della legge n. 295/1978, recano rispettivamente, norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. - Il testo dell'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959, e' il seguente: "Art. 40. (Obbligo di costituzione e misura delle cauzioni). - Le imprese nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere iniziare nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni diverse da quelle sulla vita, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione minima globale: 1) di lire sessanta milioni, quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli; 2) di lire trenta milioni, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o piu' dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilita' civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito; 3) di lire cinque milioni, quando l'esercizio sia limitato ad altri rami specificati nei precedenti nn. 1) e 2). Le imprese stesse, inoltre, per potere esercitare la loro attivita' debbono costituire e vincolare, a favore della massa dei predetti assicurati, una cauzione che viene ragguagliata a fine di ogni anno al trentacinque per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti alle assicurazioni, stipulare nell'esercizio stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano ai sensi dell'art. 4. La detta misura e' ridotta: a) al quindici per cento per i rischi di breve durata, secondo le norme e i criteri fissati dal regolamento per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello; b) al venti per cento per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine. La cauzione minima fissa di cui al primo comma e destinata per meta' quale fondo iniziale computabile nella cauzione da ragguagliarsi a quota parte dei premi annui in conformita' delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo. Nei casi di riduzione delle cauzioni vincolate, il Ministero dell'industria e del commercio puo' disporre che l'eccedenza sia destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare e non ancora pagati. - Il testo dell'art. 15 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti) e' il seguente: "Art. 15. - Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e' ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati". Nota all'art. 86, comma 5: Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 857/1976 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7. - La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni delle responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilita' comprese fra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario presso la Banca di Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni (11); 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e pluriennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti (11/a); 3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali; 4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni (11); 5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e societa' indicati nell'articolo 68, lettera b), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione dei mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma (11); 6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici; 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non puo' comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile; 10) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche; 11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del precedente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attivita' indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attivita' potranno essere stabilite anche quote minime di investimento. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attivita' di cui al n. 11".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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