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Legge 742/1986

Art. 84 — Ultrattivita' delle autorizzazioni gia' rilasciate

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/84parte di Legge 742/1986
Art. 84. (Ultrattivita' delle autorizzazioni gia' rilasciate) 1. Le imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni gia' a loro concesse. 2. La Banca nazionale delle comunicazioni puo' destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilita' di cui all'articolo 32, anche le disponibilita' di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700. 3. La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attivita' assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonche' a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295. 4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi puo' effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata. Nota all'art. 84, comma 2: Il testo dell'art. 2, secondo comma, n. 4 della legge n. 700/1967 (Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni) e' il seguente: "Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca puo' effettuare: (omissis) 4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore".

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