Legge 742/1986
Art. 83 — Sanzioni
Art. 83. (Sanzioni) 1. Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. E' moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico. Note all'art. 83, comma 1: - Il capo III del titolo VIII del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza. Il titolo XIV si occupa delle sanzioni amministrative e penali. - La legge n. 689/1981, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, reca: "Modifiche al sistema penale". Nota all'art. 83, comma 2: Il testo degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 e' il seguente: "Art. 113 (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi relativi il bilancio). Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 18, 28, 55, 57, 63 e 119 si applicano le disposizioni dell'articolo successivo". "Art. 114 [modificato dalla legge 17 marzo 1965, n. 178] (Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero per l'esercizio di attivita' assicurazione in violazione del testo unico). - E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto. La stessa pena si applica: a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio; d) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata". "Art. 115 (Altre sanzioni). - Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le ammende stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire tremila e non superiore a lire trentamila per ciascuna inosservanza". L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975. n. 706, ha previsto, dal 29 giugno 1976, che: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda". La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge n. 689/1981, la quale con l'art. 32, ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto dell'art. 114 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113. secondo comma, della stessa legge, la misura delle sanzioni indicata negli articoli soprariportati e' moltiplicata per cinque.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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