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Legge 742/1986

Art. 39 — Quota di garanzia

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/39parte di Legge 742/1986
Art. 39. (Quota di garanzia) 1. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota e' costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'articolo 36, comma 2, lettera a). 2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, non puo', anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilita', essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800 mila unita' di conto europee. 3. Per le societa' di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni della presente legge ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 1, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500 mila unita' di conto europee, non puo' in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300 mila unita' di conto. Tale misura e' portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive di 100 mila unita' di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 mila unita' di conto. 4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

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