Legge 742/1986
Art. 38 — Determinazione e calcolo del margine di solvibilita
Art. 38. (Determinazione e calcolo del margine di solvibilita) 1. Il minimo del margine di solvibilita' si calcola come segue secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui al punto A), numeri I e II, della tabella allegata, l'importo del minimo del margine di solvibilita', al netto delle cessioni effettuate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati: 1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'85 per cento; 2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenti una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo 0,15 per cento; b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilita' si calcola come segue: 1) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione; 2) si aggiunge l'importo dei premi per rischi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione; 3) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonche' quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui ai precedenti numeri 1 e 2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unita' di conto europee e la seconda comprendente la eccedenza rispetto a tale ammontare. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi cosi' ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio, e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento; c) per le assicurazioni malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella allegata, il minimo del margine di solvibilita' si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo; d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella allegata e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo di margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei due seguenti importi: 1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1, del presente articolo; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; reali altri casi, l'importo e' pari a zero; 2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalita', un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera a), numero 2, del presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 742/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.