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Legge 742/1986

Art. 40 — Modificazioni del programma di attivita

ELI /it/legge/1986/10/22/742/art/40parte di Legge 742/1986
Art. 40. (Modificazioni del programma di attivita) 1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attivita' presentato ai sensi dell'articolo 12. 2. L'impresa e' tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attivita'. 3. Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al programma di attivita' debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP. Le imprese debbono altresi' comunicare allo ISVAP ogni variazione dello statuto della societa' e dell'elenco delle persone indicate nel comma 2, lettera c), dell'articolo 9, per le quali deve essere comprovata l'idoneita' alla carica ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 15.

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