Legge 742/1986
Art. 19 — Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio
Art. 19. (Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio) 1. Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea ed intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. L'autorizzazione non puo' essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attivita' e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. 2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilita' specifica per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. 3 L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 2506 del codice civile; b) il certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica; c) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione; d) il certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata ad esercitare e le attivita' effettivamente esercitate; e) il certificato, rilasciato dalle autorita' di cui alla lettera d), attestante che l'impresa dispone del margine di solvibilita' calcolato a norma degli articoli 36 e seguenti, e della quota minima di garanzia determinata in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 39. Il certificato deve altresi' indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20; f) il programma dell'attivita' che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo 20. 4. Il rappresentante generale deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 15, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica. Nota all'art. 19, comma 1: Il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni) e' il seguente: "Art. 1. (Obiettivo e campo di applicazione della legge). - Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I". I rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato 1 sono: "A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate. 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste. 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori. 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari. 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei. 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi. 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno. 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8. 10. R.C. autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore). 11. R.C. aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore). 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore). 13. R.C. generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12. 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo. 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta. 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti e di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie. 17. Tutela giudiziaria: i rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).". Nota all'art. 19, comma 3, lettera a): Il testo dell'art. 2506 del codice civile e' il seguente: "Art. 2506. (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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