Legge 742/1986
Art. 20 — Programma di attivita
Art. 20. (Programma di attivita) 1. Il programma di cui all'articolo 19, comma 3, lettera f), deve indicare, oltre alle attivita' che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dalle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 12: a) la situazione del margine di solvibilita' dell'impresa e della quota di garanzia; b) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese. 2. Il programma deve altresi' indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 12. 3. Al programma di attivita' debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, nonche' la relazione tecnica di cui all'articolo 13. 4. Debbono essere allegati altresi' i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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