Legge 742/1986
Art. 18 — Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza
Art. 18. (Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza) 1. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle operazioni e alle assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. L'approvazione e' concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui sono rilasciate l'autorizzazione o la sua estensione.
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Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha confermato (con l'art. 354) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 113, comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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