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Legge 816/1985

Art. 10 — Indennita' di presenza dei consiglieri comunali Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di pres…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/10parte di Legge 816/1985
Art. 10. Indennita' di presenza dei consiglieri comunali Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura: 1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000; 2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000; 3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000; 4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli comunali possono concedere un'indennita' di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

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