Legge 816/1985
Art. 11 — Indennita' di presenza dei consiglieri provinciali Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' p…
Art. 11. Indennita' di presenza dei consiglieri provinciali Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura: 1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000; 2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000; 3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000; 4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli provinciali possono concedere una indennita' di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 816/1985 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.