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Legge 816/1985

Art. 11 — Indennita' di presenza dei consiglieri provinciali Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' p…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/11parte di Legge 816/1985
Art. 11. Indennita' di presenza dei consiglieri provinciali Ai consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura: 1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000; 2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000; 3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000; 4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli provinciali possono concedere una indennita' di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

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