Legge 816/1985
Art. 9 — Indennita' di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro a…
Art. 9. Indennita' di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende puo' essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualita' ed entita' dei servizi, una indennita' mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune piu' popoloso, facente parte del consorzio. Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente. I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con piu' di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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