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Legge 212/1983

Art. 29 — Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente artico…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/29parte di Legge 212/1983
Art. 29. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 27 e alla tabella C allegata alla presente legge Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

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