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Legge 212/1983

Art. 28 — I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" …

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/28parte di Legge 212/1983
Art. 28. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.

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