Legge 212/1983
Art. 28 — I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" …
Art. 28. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 28.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
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