Legge 212/1983
Art. 30 — Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di ser…
Art. 30. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'articolo 29 e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 30.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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