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Legge 574/1980

Art. 8 — La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'a…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/8parte di Legge 574/1980
Art. 8. La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'ausiliaria e della riserva ha luogo con decorrenza dal 1 gennaio 1980. Il ruolo degli ufficiali "a disposizione", costituiti in applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, per il ruolo unico dei generali e per i ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a decorrere dal 1 gennaio 1980 sono abrogati e sostituiti dal ruolo normale unico degli ufficiali "a disposizione" delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Il trasferimento di ruolo degli ufficiali di cui ai precedenti commi viene effettuato secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. Per gli anni 1980, 1981 e 1982 sono formate distinte graduatorie di merito per i tenenti colonnelli a disposizione di ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio alfine dell'attribuzione delle promozioni al grado superiore, previste dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni. Le promozioni - da attribuire in relazione ai posti disponibili nel contingente massimo stabilito per i colonnelli del ruolo normale unico delle predette armi - sono ripartite tra le varie armi in misura proporzionale al numero dei tenenti colonnelli di ciascuna arma comunque in valutazione. Gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto e le eventuali unita' residue sono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi; a parita' di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.

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