Legge 574/1980
Art. 7 — Le aliquote di ruolo degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e geni…
Art. 7. Le aliquote di ruolo degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri d'avanzamento per l'anno 1980, gia' determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono integrate, dopo che sia stato costituito il ruolo normale unico, sulla base delle disposizioni di cui al precedente articolo 6. Detta integrazione si effettua fermo restando che nelle aliquote definitive saranno comunque compresi gli ufficiali gia' inclusi nelle aliquote determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno 1980, le promozioni al grado superiore dei colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono attribuite secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni 1981 e 1982 per i colonnelli e per gli anni 1980, 1981 e 1982 per i tenenti colonnelli, sono formate distinte graduatorie di merito per ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il numero complessivo di promozioni al grado di generale di brigata indicato nell'allegato A della presente legge viene ripartito come segue. Anno 1981: fanteria 14 unita', cavalleria 2 unita', artiglieria 8 unita', genio 3 unita'; anno 1982: fanteria 14 unita', cavalleria 1 unita', artiglieria 8 unita', genio 4 unita'. Per gli anni 1980, 1981 e 1982, le promozioni a colonnello indicate nell'articolo 6 della presente legge, fermi restando i contingenti massimi stabiliti nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono ripartite per ciascuna di dette armi in misura proporzionale al numero degli ufficiali di ogni arma comunque in valutazione; in ogni caso: a) a ciascuna arma non puo' essere attribuito un numero di promozioni inferiore a quello spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge; b) gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto. Le unita' eventualmente residue vengono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi. A parita' di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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