Legge 574/1980
Art. 9 — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, ar…
Art. 9. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con anzianita' di spalline anteriore al 1 settembre 1962, che non hanno frequentato ne' i corsi di stato maggiore, ne' quelli di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257, possono presentare domanda, pe una sola volta, di essere ammessi a sostenere un esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale. Con una o piu' decretazioni ministeriali sono stabiliti: a) i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami, nonche' la composizione della relativa commissione; b) le aliquote degli ufficiali che possono presentare domanda di ammissione agli esami. Gli ufficiali che superano la prova d'esame: 1) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli ufficiali che hanno frequentato con esito positivo i soppressi corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore; 2) possono acquisire vantaggi di carriera, commisurati ad una frazione dell'organico del grado posseduto, pari ad un nono per i capitani, ad un quarto per i maggiori e ad un settimo per i tenenti colonnelli. I vantaggi di cui al numero 2) del precedente comma sono attribuiti: a) nell'ordine della graduatoria di esame, ad un numero di ufficiali non superiore ad un quinto di quelli che si trovano nelle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo, purche' il voto di esame non sia inferiore a sedici ventesimi; b) secondo le modalita' previste dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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