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Legge 574/1980

Art. 6 — Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitan…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/6parte di Legge 574/1980
Art. 6. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non inferiore al 1 gennaio 1980. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado di cui ai precedenti commi, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale· unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, negli anni compresi nel periodo 1980-1985, sono attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I tenenti colonnelli da valutare per la prima volta per la promozione al grado superiore in ciascuno degli anni predetti sono quelli aventi le seguenti anzianita' assolute di grado nel ruolo normale unico: 1980, 31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre 1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984, 31 dicembre 1977; 1985, 1 gennaio 1978. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico per il quale, si applicano le norme indicate nel successivo titolo II, e' aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi logistici di cui al precedente comma siano presenti in ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1981. Per gli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre, dal 1981, le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

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