Legge 574/1980
Art. 5 — I colonnelli mai valutati per l'avanzamento sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1 gennaio 1…
Art. 5. I colonnelli mai valutati per l'avanzamento sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1 gennaio 1980 con l'anzianita' di grado posseduta. I capitani mai valutati per l'avanzamento, nonche' i maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1 gennaio 1980 assumendo, in corrispondenza delle sottoindicate anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente, determinate alla data del 31 dicembre 1979 ed espresse in numero di anni, le seguenti anzianita' assolute di grado: a) capitani: 15 anni: 31 dicembre 1970; 14 anni: 31 dicembre 1971; 13 anni: 1 gennaio 1972; 12 anni: 1 gennaio 1973; 11 anni: 31 dicembre 1973; 10 anni: 1 gennaio 1974; 9 anni: 1 gennaio 1975; b) maggiori: 19 anni: 1 gennaio 1977; 18 anni: 31 dicembre 1977; 17 anni e inferiori: 1 gennaio 1979. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente articolo 4. I tenenti colonnelli mai valutati sono trasferiti nel ruolo normale unico, alla data del 1 gennaio 1980, assumendo le anzianita' assolute di grado sottoindicate, in corrispondenza del numero di ufficiali da trarre in ordine di anzianita' dai rispettivi ruoli: 31 dicembre 1973: n. 135 tenenti colonnelli di fanteria, 15 di cavalleria, 105 di artiglieria e 22 del genio; 31 dicembre 1974: n. 122 di fanteria, 16 di cavalleria, 103 di artiglieria e 51 del genio; 31 dicembre 1975: n. 119 di fanteria, 13 di cavalleria, 102 di artiglieria e 49 del genio; 31 dicembre 1976: n. 124 di fanteria, 14 di cavalleria, 105 di artiglieria e 38 del genio; 31 dicembre 1977: n. 135 di fanteria, 13 di cavalleria, 73 di artiglieria e 24 del genio; 1 gennaio 1978: n. 143 di fanteria, 7 di cavalleria, 79 di artiglieria e 36 del genio; 31 dicembre 1978: lutti i rimanenti tenenti colonnelli esistenti in ruolo alla data del 31 dicembre 1979. L'ordine di iscrizione nel ruolo normale unico degli ufficiali compresi nelle aliquote cui deve essere attribuita la stessa anzianita' di grado, e' stabilito in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. I colonnelli, i tenenti colonnelli ed i capitani gia' valutati per l'avanzamento, nonche' quelli che siano stati esclusi per qualsiasi causa dalle aliquote di ruolo da valutare per l'avanzamento stesso, sono trasferiti nel ruolo noi male unico con l'anzianita' posseduta e, comunque, con anzianita' non posteriore al 30 dicembre 1975 se colonnelli, al 30 dicembre 1973 se tenenti colonnelli ed al 30 dicembre 1970 se capitani. I maggiori con anzianita' anteriore al 1 gennaio 1977 sono trasferiti nel ruolo normale unico conservando l'anzianita' di grado posseduta. Nei casi di pari anzianita' assoluta nei trasferimenti previsti dal primo, sesto e settimo comma del presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, ai tenenti colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio mai valutati per l'avanzamento - che sono stati promossi al grado di tenente nel servizio permanente effettivo nello stesso anno solare e che hanno frequentato con successo il corso di stato maggiore e il corso superiore di stato maggiore in applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1976, n. 192, sempre che non abbiano subito detrazioni di anzianita' per effetto delle leggi vigenti - viene attribuita nel ruolo normale unico uguale anzianita' assoluta nel grado, corrispondente a quella del tenente colonnello nella predetta condizione piu' anziano in ruolo. Detti tenenti colonnelli seguono nel ruolo normale unico, mantenendo le rispettive anzianita' relative, l'ultimo tenente colonnello avente la medesima anzianita' assoluta. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei maggiori del ruolo normale unico che si trovino nelle condizioni indicate nello stesso comma, all'atto della loro promozione al grado di tenente colonnello.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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