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Legge 574/1980

Art. 28 — Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/28parte di Legge 574/1980
Art. 28. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani gia' valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, nove o piu' anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o piu' anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani gia' valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianita' di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 i maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano maturato un'anzianita' di servizio da ufficiale pari o superiore a 22 anni ovvero un'anzianita' di 4 o piu' anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore a 8 anni, le anzianita' di diciotto e di ventidue anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di 1 anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di 2 anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa. I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali, restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo.

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