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Legge 574/1980

Art. 29 — Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenent…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/29parte di Legge 574/1980
Art. 29. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianita' di servizio complessiva da ufficiale pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 o 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta o al grado di capitano di fregata nella misura di un anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

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