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Legge 574/1980

Art. 27 — L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/27parte di Legge 574/1980
Art. 27. L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per, essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado".

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