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Legge 312/1980

Art. 108 — Titoli di studio

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/108parte di Legge 312/1980
Art. 108. (Titoli di studio) Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio: I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento dell'obbligo; IV qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 10 grado o titolo equipollente; V e VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Per il profilo di vice dirigente il diploma di laurea e, per i profili tecnici, anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del precedente articolo 107 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 98 della presente legge.

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