Legge 312/1980
Art. 109 — Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII
Art. 109. (Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII) Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalita' fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, e' riservato al personale dell'VIII qualifica, nonche' al personale della VII qualifica con almeno cinque anni di anzianita' di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato. Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate. Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed equiparata con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978 consegue, al compimento di sei anni di anzianita' complessivamente maturata in tale qualifica e nella corrispondente qualifica funzionale di inquadramento, il passaggio alla VIII qualifica, previo accertamento di idoneita' professionale a mezzo prova.
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