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Legge 898/1976

Art. 19 — Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione am…

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/19parte di Legge 898/1976
Art. 19. Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma e' inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa e' il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni son regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile. L'autorita' militare predetta puo' ordinare altresi' che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'autorita' militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

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