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Legge 898/1976

Art. 18 — Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n

ELI /it/legge/1976/12/24/898/art/18parte di Legge 898/1976
Art. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle seguenti isole: Arcipelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dal comma precedente non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani. Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.

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