Legge 898/1976
Art. 20 — Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese…
Art. 20. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonche' dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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