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Legge 187/1976

Art. 3 — Indennita' di imbarco Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbar…

ELI /it/legge/1976/05/05/187/art/3parte di Legge 187/1976
Art. 3. Indennita' di imbarco Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 142 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unita' navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, la predetta indennita' non puo' superare le misure complessivamente considerate dell'indennita' d'imbarco di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, e dell'indennita' d'istituto e relativi supplementi giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628, e 28 aprile 1975, n. 135. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di L. 35.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 60.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di L. 18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 45.000 quando imbarcati su sommergibili.

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