Legge 187/1976
Art. 4 — Indennita' di aeronavigazione Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica sp…
Art. 4. Indennita' di aeronavigazione Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutisti presso unita' paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista. Ai graduati ed ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura di L. 70.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 35.000, cumulabili con le indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo. Ai generali di squadra aerea e di divisione aerea, per i periodi in cui non sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei, l'indennita' mensile di aeronavigazione prevista dall'annessa tabella II e' corrisposta nelle misure ivi indicate con le maggiorazioni di cui alla nota b) della tabella stessa ridotte del 50 per cento. Ai fini del trattamento di quiescenza, calcolato con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, tali misure si considerano comprensive delle maggiorazioni avanti indicate senza la predetta riduzione ed il servizio aeronavigante compiuto presso comandi che non abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei e' computato per la meta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
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