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Legge 187/1976

Art. 2 — Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, dell…

ELI /it/legge/1976/05/05/187/art/2parte di Legge 187/1976
Art. 2. Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisommossa; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unita' di controllo operativo ed unita' di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unita' di supporto, comandi, enti e reparti non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di L. 20.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al precedente comma primo e di L. 25.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

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