Legge 824/1973
Art. 9 — Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968,…
Art. 9. Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di eta' o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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