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Legge 824/1973

Art. 8 — Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonche' gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'articolo…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/8parte di Legge 824/1973
Art. 8. Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonche' gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'articolo 3, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneita' dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermita' dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima delle scadenze stabilite e collocati nella posizione di stato che compete a seconda dell'idoneita'. I periodi di assenza dal servizio per infermita', durante i quali gli assegni di attivita' sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per gli ufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermita', sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

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