Legge 824/1973
Art. 10 — Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari …
Art. 10. Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento e' adottato su proposta delle autorita' gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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