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Legge 824/1973

Art. 10 — Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari …

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/10parte di Legge 824/1973
Art. 10. Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento e' adottato su proposta delle autorita' gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

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