Legge 824/1973
Art. 7 — Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ri…
Art. 7. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1098, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' indicati nell'articolo 2 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento residenti nei territori inaccessibili, nonche' per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'Esercito continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la durata del loro trattenimento in servizio contenute, rispettivamente, nell'articolo 10 della della legge 5 giugno 1951, n. 376, nella legge 26 giugno 1965, n. 808, e nell'articolo 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 824/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.