Legge 824/1973
Art. 6 — Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento co…
Art. 6. Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.
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Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 6.
- L. 574/09 — Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli autoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 6) l'abrogazione dell'art. 6.
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