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Legge 447/1964

Art. 29 — Alla legge 3 gennaio 1957, n

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/29parte di Legge 447/1964
Art. 29. Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche: I. - Il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di servizio in ferma speciale". II. - Il secondo e il quarto comma dell'articolo 3 sono soppressi. Il corso di perfezionamento previsto dall'articolo 34 delle norme sul reclutamento ed avanzaamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, per la promozione al grado di maresciallo di terza classe e' abolito. I marescialli di terza classe eccezion fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti, per essere promossi, devono avere seguito con esito favorevole, anche nel grado di sergente maggiore, un corso di perfezionamento.

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